624920.DC – Modifica della Costituzionale. Masseroni Rino

Modifica della Costituzione tramite uno o più referendum popolari

(Secondo il sito www.get2021.it ).

CAP.152005.CP – Costituzione della Repubblica italiana, Senato della Repubblica, 2003.

https://www.get2021.it/newpagea7baa7a7

CAP-621070.CD – Revisione della Costituzione, Senato della Repubblica.

https://www.get2021.it/newpage94e0adaf

 “Azione culturale, sociale e politica per migliorare la partecipazione diretta dei cittadini alla gestione dello Stato”

CAP.738100.RR – Azione popolare GET2021.  https://www.get2021.it/738100-rr—azione-popolare-get2021-23-11-21

Articolo 1

(Modifica dell’articolo 4 della Costituzione)

Al primo comma dell’articolo 4 della Costituzione è aggiunto “A tutti i cittadini è garantito un lavoro dignitoso.”.

CAP.436050.PD – Tempo lavoro TL (9% TA)   https://www.get2021.it/CAP.436050.D

Articolo 2

(Modifica dell’articolo 7 della Costituzione)

Il secondo comma dell’articolo 7 della  Costituzione è abrogato.

Articolo 3

(Modifica dell’articolo 8 della Costituzione)

Il secondo comma dell’artico 8 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Tutte le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.”.

Articolo 4

(Modifica dell’articolo 28 della Costituzione)

È aggiunto il secondo comma dell’articolo 28 della Costituzione:

“I funzionari e dirigenti pubblici di primo livello devono aver frequentato la scuola nazionale dell’amministrazione o avere le competenze professionali rispetto l’incarico, durano in carica per un solo mandato e per un massimo di cinque anni.”.

Articolo 5

(Modifica dell’articolo 32 della Costituzione)

Al primo comma dell’articolo 32 della Costituzione è aggiunto “ A tutti i cittadini è garantito gratuitamente il trattamento sanitario in strutture pubbliche o in strutture convenzionate private.”.

Articolo 6

(Modifica dell’articolo 34 della Costituzione)

Il secondo comma dell’articolo 34 della Costituzione è abrogato e sostituito dal seguente:

 “L’istruzione scolastica è obbligatoria e garantita a tutti per quindici anni, dal terzo anno di età fino al diciottesimo, per chi nell’età lavorativa non può frequentare la scuola diurna, deve essere garantita la scuola serale con agevolazioni speciali.”.

CAP.250200.PD – Istruire e integrare (scuola 5+5+5)  https://www.get2021.it/newpagee9edc0a6

Articolo 7

(Modifica dell’articolo 36 della Costituzione)

Si aggiunge al primo comma all’articolo 36 della Costituzione:

 “Tutte le attività lavorative devono avere una retribuzione minima, media o massima, stabilita dalla legge.”.

CAP.436300.PD – Mestieri ed equità.  https://www.get2021.it/newpagee7c2e887

Articolo 8

(Modifica dell’articolo 46 della Costituzione)

Si aggiunge il seguente secondo comma all’articolo 46 della Costituzione:

“In tutte le aziende, enti pubblici o enti privati, devono essere presenti all’interno del consiglio di amministrazione i rappresentanti dei lavoratori;  nella quantità minima del trenta per cento nelle aziende o enti pubblici e del dieci per cento nelle aziende o enti privati.”.

Articolo 9

(Modifica dell’articolo 53 della Costituzione)

Si aggiunge il seguente terzo comma all’articolo 53 della Costituzione:

“Gli enti, le aziende  o i privati devono concorrere alle spese pubbliche con aliquote minime del 10% per i redditi più bassi, del 28,3% per i redditi medi e del 78,1% per i redditi più alti. Sono stabiliti redditi minimi, medi e alti; nella proporzione uno per i redditi minimi, dieci redditi medi e mille redditi alti. Lo Stato stabilisce il reddito minimo.”.

               CAP.436300.PD – Mestieri ed equità.  https://www.get2021.it/newpagee7c2e887

               CAP.430010.D   Lavoro, Scienze sociali Treccani, di Roncaglia, Regini e Pera, 1996.

Articolo 10

(Modifica dell’articolo 54 della Costituzione)

Si aggiunge il seguente terzo comma all’articolo 54 della Costituzione:

“Tutti i funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici nominati dai meccanismi politici o da elezioni  possono rimanere in carica per un solo mandato, per un tempo massimo di cinque anni, avere un solo incarico contemporaneo e una retribuzione media, dieci volte il reddito minimo.”.

CAP.436300.PD – Mestieri ed equità. https://www.get2021.it/newpagee7c2e887

 Articolo 11

(Modifica dell’articolo 56 della Costituzione)

Il terzo comma dell’artico 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Sono eleggibili a deputati per una sola volta tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.”.

Articolo 12

(Modifica dell’articolo 58 della Costituzione)

Il primo comma dell’articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventesimo anno di età.”.

Articolo 13

(Modifica dell’articolo 58 della Costituzione)

Il secondo comma dell’articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Sono eleggibili per una sola volta a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentesimo anno si età.”.

Articolo 14

(Modifica dell’articolo 59 della Costituzione)

Il secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione è abrogato.

Articolo 15

(Modifica dell’articolo 68 della Costituzione)

Il secondo e terzo comma dell’articolo 68 della Costituzione sono abrogati.

Articolo 16

(Modifica dell’articolo 69 della Costituzione)

Il primo comma dell’articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“I membri del Parlamento ricevono un’indennità non superiore dieci volte l’indennità minima dei lavoratori pubblici o privati.”.

Articolo 17

(Modifica dell’articolo 69 della Costituzione)

Si aggiunge il secondo comma all’articolo 69 della Costituzione:

“L’indennità di tutti i rappresentanti politici non può essere stabilita dai meccanismi della politica, deve essere sottoposta a referendum popolare.”.

Articolo 18

(Modifica dell’articolo 75 della Costituzione)

Il primo comma dell’articolo 75 della Costituzione è abrogato e sostituito con il seguente:

“E’ indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono almeno l’uno per cento degli aventi diritto al voto. Questo per tutti gli ordinamenti dello Stato, delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Provincie e dei Comuni.”.

Articolo 19

(Modifica dell’articolo 75 della Costituzione)

Il quarto comma dell’articolo 75 della Costituzione è abrogato e sostituito con il seguente:

 “La proposta soggetta a referendum è approvata a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto che partecipano al referendum.”.

Articolo 20

(Modifica dell’articolo 85 della Costituzione)

Il primo comma dell’articolo 85 della Costituzione è abrogato e sostituito con il seguente:

“Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni e per un solo mandato.”.

Articolo 21

(Modifica dell’articolo 88 della Costituzione)

“Al primo comma dell’articolo 88 della Costituzione sono soppresse le parole “o anche una sola di esse.”.

Articolo 22

(Modifica dell’articolo 97 della Costituzione)

Il quarto comma dell’articolo 97 della Costituzione è abrogato e sostituito dal seguente:

“Le pubbliche amministrazioni sono organizzate con ordinamento unico su tutto il territorio nazionale con strutture proprie per la gestione di tutte le materie e norme legislative, devono essere gestite da funzionari pubblici nazionali di provata esperienza professionale, nominati con concorsi pubblici gestiti da università. La legge dello Stato stabilisce l’interconnessione tra i ministeri, gli enti pubblici e i cittadini con codici unici nazionali aggiornati semestralmente. I funzionari pubblici nazionali di primo livello possono rimanere incarica per una sola volta per un massimo di cinque anni.”.

Articolo 23

(Modifica dell’articolo 97 della Costituzione)

Si aggiunge il seguente quinto comma all’articolo 97 della Costituzione:

Sono stabiliti i seguenti principali codici unici nazionali composti come raccolta completa di tutta le norme di pertinenza: istruzione, sanità, lavoro e formazione professionale, territorio e tutela dell’ambiente, previdenza sociale, sicurezza. Gli uffici territoriali nella misura di mille sono stabiliti da legge dello stato.”.

Articolo 24

(Modifica dell’articolo 116 della Costituzione)

Il primo comma dell’articolo 116 della Costituzione è abrogato e sostituito con il seguente:

“Le regioni devono avere una popolazione minima di quattro milioni di abitanti o una superficie minima di 20.000 kmq. La revisione e accorpamento delle regioni avverrà con legge dello Stato.”.

Articolo 25

(Modifica dell’articolo 116 della Costituzione)

Il secondo comma dell’articolo 116 della Costituzione è abrogato.

Articolo 26

(Modifica dell’articolo 117 della Costituzione)

Il quinto comma dell’articolo 116 della Costituzione è abrogato e sostituito con il seguente:

“Le Regioni e le Province, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

Articolo 27

(Aggiunta dell’articolo 128 della Costituzione)

È aggiunto l’articolo 128 della Costituzione:

 “I Comuni devono avere un minimo di cinquantamila abitanti o una superficie minima di 200 kmq. La revisione e accorpamento dei comuni avverrà con legge dello Stato, nella quantità massima di mille sul territorio nazionale.”.

Articolo 28

(Modifica dell’articolo 131 della Costituzione)

L’articolo 131 della Costituzione è abrogato e sostituito dal seguente:

“Sono costituite le seguenti dieci regioni: Piemonte incluso Liguria e Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto incluso Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana incluso Marche e Umbria, Lazio incluso Abruzzo e Molise, Campania, Puglia incluso Calabria e Basilicata, Sicilia, Sardegna. La revisione e accorpamento delle regioni  avverrà con legge dello Stato.”.

Articolo 29

(Modifica dell’articolo 132 della Costituzione)

Il primo comma dell’articolo 132 della Costituzione è abrogato e sostituito dal seguente:

“Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di quattro milioni di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum.”.

Articolo 30

(Modifica dell’articolo 135 della Costituzione)

Il terzo comma dell’articolo 135 della Costituzione è sostituito le seguenti parole:

 “I Giudici della Corte costituzionale sono nominati per cinque anni, e non possono essere nuovamente nominati.”.

Articolo 31

(Modifica dell’articolo 138 della Costituzione)

Il secondo comma dell’articolo 138 della Costituzione è abrogato e sostituito con il seguente:

“Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne faccia domanda il 10% dei membri di una camera, l’1% degli aventi diritto al voto o tre Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum è approvata a maggioranza semplice dei votanti.”.

Articolo 32

(Modifica dell’articolo 138 della Costituzione)

Il terzo comma dell’articolo 138 della Costituzione è abrogato.

Articolo 33

(Norme transitorie)

La presente legge costituzionale si applica nei tempi e modi stabiliti dalla legge.

Fino al termine del loro mandato, i rappresentanti politici e i dirigenti di enti pubblici rimarranno in carica.

La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla data di esecuzione del referendum nazionale.

GET, 26 novembre 2023 (Prima versione provvisoria.)